Storia degli istituti secolari

 

 

Agli inizi del novecento nella vita della Chiesa, si cominciò a diffondere l’esistenza di gruppi di persone che sentivano il bisogno di vivere le esigenze più radicali del Vangelo attraverso l’assunzione dei consigli evangelici. Però le stesse persone, per una speciale chiamata del Signore, avvertivano anche la necessità di dover rimanere nel mondo e continuare ad assolvere la propria funzione nella società a beneficio di essa. Esse non emettevano voti pubblici, ma privati e nemmeno vivevano in comunità. Questo stato di cose creò, perciò, il problema della configurazione giuridica di queste particolari forme di consacrazione, e si pensò pertanto all’idea degli istituti secolari.

Agostino Gemelli fu un attore principale nelle vicende che porteranno al loro riconoscimento. Proprio durante il pontificato di Pio XI egli continuamente avanzava alle autorità competenti la necessità e la convenienza per la Chiesa che venissero riconosciute le Associazioni di laici consacrati, che nel frattempo erano nate, come veri istituti di perfezione. Così, sebbene il processo che portò al cambiamento fu lungo e lento, tuttavia esso si realizzò. Infatti, nel 1947, con la costituzione Provida Mater Ecclesia Pio XII riconobbe ufficialmente gli istituti secolari come stato di perfezione.

Pio XII coglie la ratio teologica che avvalla la possibilità e persino l’obbligo di un cambiamento e rinnovamento in seno alla Chiesa anche sotto l’aspetto giuridico. Chi ha le redini dell’esistenza della Chiesa è Dio. È Lui che traccia il cammino; la Chiesa, e con Essa e in Essa il diritto, deve cogliere l’orientamento e adeguarsi a quanto indicato dalla divina Provvidenza.

Pio XII con la Provida Mater Ecclesia dichiara approvato ciò che lui stesso definì come lo Statuto Generale degli istituti secolari. Tale statuto venne chiamato anche Legge peculiare degli Istituti secolari e in esso, nell’art. I, si afferma che i membri di tali istituti perseguono la perfezione cristiana mediante l’apostolato e la professione dei consigli evangelici. Nello stesso documento, inoltre, vengono suggeriti quelli che possono essere intesi come gli elementi costitutivi di tali tipi di istituti: la consacrazione, la secolarità e l’impegno apostolico.

Per ciò che concerne i membri di tali nuovi istituti questa consacrazione viene vissuta nel secolo, in modo che essi possano contribuire alla santificazione del mondo come buon fermento per la società; la propria attività apostolica è esercitata, invece, seguendo le trame della vita, sfruttando cioè le circostanze storiche e le innumerevoli relazioni, familiari e professionali, che i consacrati sono chiamati a vivere.

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 al canone 710 definirà che “l’istituto secolare è un istituto di vita consacrata in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando all’interno di esso”.

Dunque, un membro di istituto secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione canonica, clericale o laicale, che gli è propria nel popolo di Dio (cfr. Can. 711, CIC). “I membri di tali istituti esprimono e realizzano la propria consacrazione nell’attività apostolica e a modo di fermento si sforzano di permeare ogni realtà di spirito evangelico per consolidare e far crescere il Corpo di Cristo. I membri laici, nel mondo e dall’interno di esso, partecipano della funzione evangelizzatrice della Chiesa sia mediante la testimonianza di vita cristiana e di fedeltà alla propria consacrazione, sia attraverso l’aiuto che danno perché le realtà temporali siano ordinate secondo Dio e il mondo sia vivificato dalla forza del Vangelo. Essi offrono inoltre la propria collaborazione per il servizio della comunità ecclesiale, secondo lo stile di vita secolare loro proprio” (Can. 713, §§1-2, CIC).